Campo di applicazione della procedura di via a livello nazionale

Ultima modifica 4 aprile 2024

Argomenti :
Imprese
Urbanizzazione

D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377

  • Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio) nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 t al giorno di carbone o di scisti bituminosi
  • Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW, nonché centrali nucleari e altri reattori nucleari (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione delle materie fossili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 kW di durata permanente termica)
  • Impianti destinati esclusivamente allo stoccaggio definitivo o all'eliminazione definitiva dei residui radioattivi
  • Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio
  • Impianti per l'estrazione di amianto, nonché per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto: per i prodotti di amianto-cemento, una produzione annua di oltre 20.000 t di prodotti finiti; per le guarnizioni da attrito, una produzione annua di oltre 50 t di prodotti finiti e, per gli altri impieghi dell'amianto, un'utilizzazione annua di oltre 200 t
  • Impianti chimici integrati
  • Costruzione di autostrade, vie di rapida comunicazione, tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza, nonché aeroporti con piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 2.100 m
  • Porti commerciali marittimi, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a battelli con stazza superiore a 1.350 t
  • Impianti di eliminazione dei rifiuti tossici e pericolosi mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio a terra
  • Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 mc

Legge 4 agosto 1990, n. 240 (art. 4, comma 1, D.Lgs. 475/1994)

  • Interporti

Legge 29 novembre 1990, n. 380

  • Sistema idroviario padano-veneto

D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 100

  • Impianti per la produzione del biossido di titanio

Legge 26 febbraio 1992, n. 211, Sistemi di trasporto rapido di massa

  • Programmi di intervento e accordi di programma nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa

Legge 28 febbraio 1992, n. 220, Interventi per la difesa del mare

  • Terminali per il carico e lo scarico degli idrocarburi e sostanze pericolose
  • Piattaforme di lavaggio delle acque di zavorra delle navi, che trasportano idrocarburi e sostanze pericolose
  • Condotte sottomarine per il trasporto di idrocarburi e sostanze pericolose
  • Sfruttamento minerario piattaforma continentale

D.P.R. 27 aprile 1992

  • Elettrodotti aerei esterni con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kV e lunghezza superiore a 15 km

Legge 5 gennaio 1994, n. 36, Disposizioni In materia di risorse idriche (art. 17, comma 6)

  • Opere e interventi per il trasferimento di acqua di tre Regioni o bacini idrografici

D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526 (art. 2, comma 3, legge 91/1991)

  • Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

Legge 31 maggio 1995, n. 206 (art. 2-bis)

  • Coltivazione di giacimenti di idrocarburi in Alto Adriatico

Legge 23 maggio 1997, n. 135

  • Interventi urgenti per l'occupazione

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