FAQ

Le Pubbliche Amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici, come previsto dal Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82, art. 40.

L'autenticità di un certificato emesso dalla Pubblica Amministrazione è garantita dalla firma elettronica qualificata o dal sigillo elettronico qualificato apposti sull'originale digitale.

Nel certificato è anche inserito un contrassegno che, nel caso si sia in possesso di una stampa del documento, consente di accedere al documento informatico originale e verificare la corrispondenza tra questo e la copia analogica, come previsto dal Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82, art. 23.

Il contrassegno (o glifo) è costituito da un QR code e da una stringa identificativa del certificato.

Per ottenere il documento informatico originale è possibile operare in due modi:

  1. inquadrare il QR code con uno smartphone e, quando richiesto, scaricare il file PDF del documento
  2. accedere al sito www.timbro-digitale.it inserendo:
    • cognome e nome del titolare del certificato
    • identificativo del certificato

La differenza è definita dal Codice Civile:

  • la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale
  • il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

La firma digitale è l'equivalente informatico di una tradizionale firma apposta su carta.

La sua funzione è quella di attestare la validità, la veridicità e la paternità di un documento, come una lettera, un atto, un messaggio o, in generale, qualunque file di dati (testo, immagini, musica, ecc.).

Come tale, non deve essere confusa con altri oggetti chiamati genericamente "elettronici", come per esempio la firma autografa scansionata e conservata come immagine.

La firma digitale è infatti il risultato di una procedura informatica basata su un sistema di codifica crittografica a chiavi asimmetriche (una pubblica e una privata), che consente:

  • la sottoscrizione di un documento informatico
  • la verifica, da parte dei destinatari, dell'identità del soggetto firmatario
  • la sicurezza della provenienza e della ricezione del documento
  • la certezza che l'informazione contenuta nel documento non sia stata alterata
  • la segretezza dell'informazione contenuta nel documento.

L’ISE (Indicatore della Situazione Economica) e l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) sono due parametri che permettono di valutare, in modo sintetico, le condizioni economiche delle famiglie che chiedono prestazioni sociali agevolate o l’accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità, cioè prestazioni la cui erogazione dipende dalla situazione economica del richiedente.

L’ISE riguarda la situazione economica familiare nel suo complesso.

L’ISEE scaturisce, invece, dal rapporto tra l'ISE e il parametro derivato dalla Scala di Equivalenzain base:

  • al numero dei componenti del nucleo familiare
  • alla tipologia del nucleo: con inabili, un solo genitore, ecc.

Sei un cittadino e devi attivare un nuovo indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)?

Per attivare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) è necessario rivolgersi a uno dei gestori accreditati (azienda privata o ente pubblico) autorizzati da AgID che possiedono i requisiti previsti dalla normativa di riferimento e acquistarlo.

Sei un libero professionista? Devi già avere un indirizzo di PEC!

Il Decreto legge 29/11/2008, n. 185, art. 7 prevede che i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

Sei un imprenditore? Devi già avere un indirizzo di PEC!

Il Decreto legge 29/11/2008, n. 185, art. 6 prevede che le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

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